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Detraibilità e deducibilità per le donazioni delle persone fisiche alle ONLUS e O.d.V.
Le agevolazioni fiscali previste sulle donazioni, erogazioni e liberalità alle ONLUS e O.d.V. dipendono innanzitutto dalla soggettività del donatore, ovvero se trattasi di persona fisica o impresa.
Per persone fisiche si intendono, oltre ai singoli cittadini non titolari di partita IVA, anche gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone.
Per le persone fisiche le agevolazioni fiscali previste per le donazioni, erogazioni e liberalità effettuate a favore delle ONLUS e O.d.V. possono essere, a scelta del contribuente, di due tipi:
- deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro 70.000 per anno;
- detrazione IRPEF 26%, nel limite massimo di 30.000 euro, per una detrazione fiscale complessiva di euro 7.800.
Detraibilità e deducibilità per le donazioni delle imprese alle ONLUS e O.d.V.
Per imprese si intendono le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Per le imprese le agevolazioni fiscali previste per le donazioni, erogazioni e liberalità effettuate a favore delle ONLUS e O.d.V. possono essere, a scelta del contribuente, di due tipi:
- deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro 70.000 per anno;
- deducibilità delle liberalità per un importo non superiore a 30.000 euro o, se maggiore, al 2% ai fini del reddito da assoggettare ad IRES.
IN ENTRAMBI I CASI PERCHE' UNA DONAZIONE SIA DETRAIBILE DEVE ESSERE DI IMPORTO SUPERIORE A 30,00 EURO ED EFFETTUATA CON UN VERSAMENTO TRACCIABILE CIOE' A MEZZO BONIFICO BANCARIO, BOLLETTINO POSTALE, ASSEGNO O CARTA DI CREDITO.